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SLC CGIL Produzione Culturale: Doppiaggio, osservanza dei protocolli anti-contagio da covid19 e delle norme vigenti.

Come già riportato nel comunicato congiunto con le associazioni datoriali del 21 dicembre scorso, il costante e diffuso aumento dei casi di contagio da Covid-19 dovuto anche alla maggior propagazione di varianti particolarmente contagiose, si rivela particolarmente preoccupante.

Siamo pertanto ad invitare aziende, professionisti e lavoratori del doppiaggio, alla più stretta osservanza dei protocolli di sicurezza e della normativa nazionale in materia, evitando con decisione alcune prassi non coerenti e pericolose.
Oltre a ricordare le varie disposizioni, come:
 Obbligatorietà della misurazione della temperatura all’ingresso.
 Obbligatorietà del rispetto dei tempi di sanificazione delle sale.
 Rispetto della distanza interpersonale e volumetrica in ogni circostanza
 Rispetto della normativa riguardo l’accesso in possesso di Green Pass valido (possibilmente vaccinale).
 Segnalazione alle autorità competenti delle eventuali ed oggettive violazioni riscontrate
ci corre l’obbligo di puntualizzare la questione del contatto stretto, per la quale, secondo la circolare del Ministero della Salute, “per i cinque giorni successivi al contatto stretto con un positivo la persona (vaccinata o guarita da meno di 120 giorni oppure ha già ricevuto la terza dose) può uscire senza dover osservare alcuna quarantena, ma deve fare una auto-diagnosi del suo stato di salute. Se ha dei sintomi riconducibili al Covid, di qualsiasi tipo e quindi anche un raffreddore, deve sottoporsi a un test non appena insorgono i sintomi e se questi continuano deve ripetere il test il quinto giorno dopo l’ultimo contatto con la persona positiva al Covid. Il test si può effettuare anche nei centri privati che sono abilitati, ma
l’operatore che ha eseguito il test e la diagnosi deve trasmettere alla Asl di riferimento il referto negativo, per poter stabilire la fine dell’auto-sorveglianza. Inoltre, nei dieci giorni successivi al contatto stretto la persona deve indossare una mascherina FFP2 fino al decimo giorno dopo aver incontrato la persona positiva al Covid. Quindi deve indossare una mascherina FFP2 fino all’undicesimo giorno dall’ultimo contatto e deve sottoporsi a un test (molecolare o rapido antigenico) solo se presenta dei sintomi.” Ne consegue che va fatta una valutazione specifica del caso del contatto stretto, data l’impossibilità degli
attori di lavorare con la mascherina. Rammentiamo anche che la normativa in essere prevede sanzioni (non esigue) sia a carico delle aziende, ma anche dei lavoratori.
Infine, chiediamo la integrale applicazione dell’art.13 del Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali per il contenimento e il contrasto alla diffusione del virus COVID/19 negli ambienti di lavoro del 6 Aprile 2021, finalizzato al riconoscimento e alla titolarità da parte di professionisti in rappresentanza del Sindacato, a sottoporre proposte e adoperarsi al controllo sull’attuazione dei Protocolli avendo inoltre la dovuta formazione a carico delle Imprese da acquisire attraverso gli istituti pubblici riconosciuti e autorizzati (INAIL).
Roma, 20 gennaio 2022
Le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL

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