SLC CGIL Emittenza: firmato l’accordo sulla reperibilità per il settore Operation di Mediaset.

Il 29 Dicembre e con modalità da remoto, la Direzione Aziendale del Gruppo Mediaset, e le Segreterie Nazionali e Territoriali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, unitamente alle RSU, hanno firmato un accordo che disciplina l’utilizzo dell’istituto della Reperibilità del personale tecnico dell’Area “Operation” della Direzione Tecnologie (manutenzioni, “laboratorio studi/produzioni tv” e assistenza apparecchiature IP).
Di seguito i contenuti dell’Accordo.
• L’accordo ha natura sperimentale ed è efficace a decorrere dal primo dicembre 2021 fino al rinnovo dell’AIA dell’11 luglio 2018. Sono previsti momenti di verifica, su richiesta di una delle parti: il primo dei quali, comunque, entro il mese di maggio 2022.
• L’accordo prende le mosse dalla reinternalizzazione di alcune attività prima fatte in via esclusiva dalla partecipata Eitowers. Questo aumento di attività ha determinato il bisogno di assicurare un presidio operativo h 24, quindi oltre il normale orario di lavoro, che ha reso necessario l’introduzione e la disciplina dell’istituto della Reperibilità non presente nell’AIA.
• Il personale tecnico che, su base volontaria, aderirà alla reperibilità, è quello dell’Area “Operation” della Direzione Tecnologie (manutenzioni, laboratorio studi/produzioni tv, assistenza apparecchiature IP), suddiviso in tre squadre (due a Milano e una a Roma Palatino).
• L’Accordo prevede tre distinte fasi di sperimentazione del servizio, così suddivise:
1) “emergenza”:traildicembre2021eilfebbraio2022cisaràilrilasciodellecentrali IP e dell’Intercom. Ognuna delle tre squadre sarà formata da 2 tecnici, i quali dovranno garantire un massimo di 15 giorni non consecutivi di reperibilità al mese (suddivisi in almeno 2 turni da 7 giorni ciascuno);
2) “transizione” (da marzo a luglio 2022). In ognuna delle tre squadre verrà inserito un tecnico in aggiunta, e la reperibilità verrà ridotta a un massimo di 10 giorni non consecutivi al mese;
3) “regime”: dall’agosto 2022 ciascuno delle tre Squadre sarà formato da 4 tecnici che dovranno garantire un massimo di 7-8 giorni non consecutivi di reperibilità al mese, possibilmente con articolazione settimanale.
• Ai dipendenti chiamati a rendere la reperibilità nei limiti temporali al di fuori del normale orario di lavoro, verrà riconosciuta una indennità giornaliera, per ogni giorno di reperibilità richiesta, pari a euro 65,00 lordi per i giorni da lunedì a venerdì e pari a euro 77,50 lordi per il sabato e la domenica nonché per i giorni festivi e per i giorni di
“NL” ed “R”. Per le giornate previste come “superfestive” in base all’Accordo Integrativo Aziendale dell’11 luglio 2018, sarà riconosciuta un’indennità giornaliera di euro 100,00 lordi.
Verrà inoltre riconosciuto un importo forfettario di euro 20,00 lordi per ogni intervento di reperibilità (anche da remoto) che si protragga oltre le ore 22,00 indipendentemente dall’orario di inizio dell’intervento stesso.
Nell’ipotesi di “reperibilità/intervento”, nel caso il lavoratore dovesse essere impossibilitato a fruire del pasto (cena), sarà inoltre riconosciuto un “ticket restaurant” di euro 8,50 al lavoratore chiamato a rendere l’intervento.
Qualora l’intervento in reperibilità preveda l’utilizzo di un mezzo trasporto privato per raggiungere la sede aziendale, il medesimo mezzo sarà coperto dalla polizza “Kasko” aziendale sulla base delle “policy” di “risk management”. Inoltre, il dipendente avrà diritto al rimborso spese viaggio come disciplinato dalle “policy” aziendali.
In caso di intervento effettuato in “reperibilità” al lavoratore interessato sarà naturalmente riconosciuto il relativo trattamento contrattuale.
• Nel caso di interventi notturni compiuti tra le ore 22,00 e le ore 6,00, l’inizio dell’orario di lavoro verrà posticipato di un numero di ore pari al numero di ore di durata dell’intervento (compresi eventuali tempi di spostamento), fermo restando il termine dell’attività all’orario previsto. Le ore non lavorate saranno considerate come ore di recupero fisiologico.
Nel caso di interventi notturni di durata superiore a 4 ore, il dipendente avrà diritto ad ulteriori 4 ore di riposo compensativo, fruibili successivamente anche in base alle esigenze di servizio e comunque entro tre settimane, in linea con quanto previsto all’art. 38 del CCNL.
Resta inteso che tra la conclusione dell’intervento effettuato nella fascia di reperibilità e l’inizio della prestazione lavorativa immediatamente successiva, dovrà essere assicurato al lavoratore il rispetto del godimento del riposo giornaliero di cui all’art. 38 del CCNL.
Le Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL nel salutare positivamente l’Accordo raggiunto, sottolineano anche il valore strategico di questa intesa. Con questo accordo, infatti, non solo si disciplina in modo efficace un istituto contrattuale non presente nell’AIA, ma si creano le condizioni per favorire una forte presenza della manodopera interna in questa importante attività reinternalizzata, Naturalmente saranno i prossimi mesi a dire se riusciremo a centrare tutti gli obiettivi dell’accordo.
Roma 30/12/2021
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