SLC CGIL Produzione Culturale: Comunicato Troupes, Festività soppressa del 19 marzo 2022.

Siamo stati portati a conoscenza di un messaggio da parte dell’Ufficio Comunicazione Anica relativo al pagamento della festività soppressa del 19 marzo 2022, cadente di sabato.
Il messaggio conclude che il pagamento dovrà essere effettuato solo se la giornata fosse
effettivamente lavorata, adducendo diverse considerazioni. Ci permettiamo di contestare tali considerazioni, come di seguito.
1. Comunicazione ANICA
“agli operatori di set si applica il CCNL Troupes che prevede un orario di lavoro pari a 38 ore settimanali, che si svolgono dal lunedì al venerdì, con conseguente applicazione delle relative maggiorazioni in caso di svolgimento di prestazioni ulteriori. Tale ultima eventualità, quindi, non comporta un prolungamento della settimana lavorativa che rimane, comunque, articolata su 5 giorni lavorativi, con il sabato quale giorno feriale non lavorativo (detta anche: 6° giornata aggiuntiva).” Art. 1, co.2 CCNL Troupes parte specifica “A”: “il sesto giorno, anche in caso di prestazione settimanale
su cinque giorni, viene considerato giornata lavorativa a tutti gli effetti contrattuali e di legge” Art. 1, co.13 CCNL Troupes parte specifica “A”:” Qualora la lavorazione si svolga in trasferta con pernottamento, la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale avverrà su sei giorni, con l’utilizzazione a tal fine delle ore aggiuntive di cui al 7° comma dell’art.2, con una prestazione continuativa fino a 7 ore che saranno retribuite per otto.”
Art. 2, co.2 CCNL Troupes parte specifica “A”: “le imprese hanno facoltà di chiedere, e i lavoratori sono tenuti a dare, una prestazione straordinaria nella misura massima di 7 ore settimanali non forfettizzabili, salvo quanto stabilito per le lavorazioni in trasferta” Art. 2, co.7 CCNL Troupes parte specifica “A”:” Per le lavorazioni che si svolgono in trasferta con
pernottamento sarà richiesta e dai lavoratori dovrà essere concessa, una ulteriore prestazione in orario continuato fino a 7 ore, da effettuare nella giornata del sabato, …….” L’affermazione di Anica si basa su un orario 38 ore svolto su 5 giorni. Sappiamo che non è così. Noi leggiamo dal CCNL un orario effettivo di 45 ore, senza contare l’ora aggiuntiva giornaliera per i reparti di preparazione, per un totale di ore di base di 50 (logistica e produzione sono due reparti per i quali
non è previsto il numero di ore aggiuntivo). Per questo va considerata effettivamente lavorata la sesta giornata, perché la distribuzione su 5 giorni poggia su un numero di ore prestate maggiore delle 38 contrattuali. Prova ne sia che i riferimenti agli orari delle lavorazioni del sabato vengono tutti considerati aggiuntivi, anche nella comunicazione Anica.
2. Comunicazione ANICA
“Il Ministero del Lavoro (Interpello del 20/02/2006) ha confermato, come sostenuto dalla Giurisprudenza che……..”
SLC CGIL Nazionale – Piazza Sallustio, 24 – 00187 Roma – 0642048200-204 segreteria. nazionale@slc.cgil.it segreterianazionale@slccgil.telecompost.it Senza entrare nel merito, abbiamo già contestato a suo tempo il valore dell’Interpello, perché la risposta del Ministero del Lavoro si basava su una domanda dell’APT (allora Associazione Produttori Televisivi, oggi APA) intenzionalmente priva di tutti gli elementi, anch’essa poggiava sull’assunto delle
sole 38 ore. Va notato inoltre che l’interpello in esame si rivolgeva alle festività cadenti di sabato, non alle festività soppresse. Quindi, pur rimanendo per nostra parte le stesse considerazioni per le festività, il richiamo all’interpello è fuori luogo.
3. Comunicazione Anica
“la ex festività di San Giuseppe (19/03/2022) non sarà pagata ove non effettivamente lavorata. La ex festività di S. Giuseppe (19/03/2022)sarà pagata con un compenso pari a 1/5 della retribuzione settimanale contrattuale individuale oltre alle normali spettanze, solo ove effettivamente lavorata.” Per le considerazioni di cui sopra, la giornata del 19/3/2022 è stata sempre effettivamente lavorata, in termini di ore, quindi va pagata. Qualora in quella data si sia effettuata una lavorazione in 6° giornata aggiuntiva, il pagamento della ex festività si sommerà al trattamento previsto per la 6° giornata
aggiuntiva.
Roma 22 aprile 2022
Slc – Cgil
Area Produzione Culturale
(Umberto CARRETTI