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SLC CGIL Area produzione culturale: Il DL 34 del 19 maggio 2020 ha introdotto alcune tutele di seguito descritte …

  • REM Reddito di emergenza: per accedervi bisogna essere residenti in Italia, aver avuto un reddito nel mese di aprile inferiore alla soglia prevista dal REM (400/800 euro), un valore patrimoniale (ISEE) familiare nel 2019 inferiore a 10.000 euro (aumentati per ciascun componente di 5.000 euro fino ad un massimo di 20.000 euro. In caso di componente in condizione di disabilità grave o non sufficiente il massimale si alza di ulteriori 5.000 euro). Il valore ISEE complessivo deve essere inferiore a 15.000 euro. Il REM è compatibile con l’indennità di invalidità ma non con la pensione.

Possono fare richiesta anche i lavoratori che hanno un lavoro e una conseguente retribuzione lorda inferiore al REM. Non possono invece accedere al tale tutela i precettori del reddito di cittadinanza. Le domande, da inoltrare all’INPS su moduli dallo stesso predisposti, sono presentate entro il 30 giugno 2020 e il REM è erogato in due quote. Ciascuna quota è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro di equivalenza prevista per il reddito di cittadinanza, fino ad un massimo di 800 euro.

Indennità intermittenti: l’indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio è riconosciuta ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020. Non devono avere un ulteriore contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente.

Indennità lavoratori dello spettacolo iscritti ENPALS: i lavoratori che hanno percepito l’indennità di marzo riceveranno analoga indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio. Possono richiedere invece la medesima indennità anche i lavoratori iscritti ENPALS che abbiano almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 e un reddito per lo stesso anno inferiore a 35.000 euro. Non hanno diritto all’indennità di aprile e maggio, i lavoratori (anche quelli che hanno percepito l’indennità di marzo) che sono titolari di pensione o hanno un rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del DL 34. Possono far richiesta di tale indennità anche i percettori del reddito di cittadinanza che abbiano un trattamento inferiore a quello dell’indennità di cui al decreto. In questo caso l’indennità del reddito di cittadinanza verrà integrata dall’indennità di 600 euro fino a concorrenza della stessa.

Trattamento di integrazione salariale (FIS): alle nove settimane già concesse dal precedente decreto si sommano per il settore spettacolo altre nove settimane fruibili fino al 31 ottobre 2020.

Cassa Integrazione in deroga: alle nove settimane già concesse dal precedente decreto si sommano per il settore spettacolo altre nove settimane fruibili fino al 31 ottobre 2020.
Sindacato Lavoratori Comunicazione
SLC – CGIL Nazionale
Area Produzione Culturale
Piazza Sallustio, 24 – 00187 Roma
Tel. 0642048204 ; pec: segreterianazionale@slccgil.telecompost.it
Sito internet : http://www.slc.cgil.it e-mail: segreteria.nazionale@slc.cgil.it

Licenziamenti collettivi e individuali: sono sospese/vietate le procedure di licenziamento collettivo o individuali (per giustificato motivo oggettivo) a partire dal 17 marzo per cinque mesi. Il datore di lavoro che nel periodo 23 febbraio/17marzo abbia proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo può revocarli purché faccia contemporaneamente richiesta per i medesimi dipendenti del trattamento di integrazione salariale. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Naspi/DisColl: nel caso che queste prestazioni siano terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, le stesse sono prorogate di ulteriori due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori: il residuo dell’IMAIE in liquidazione verrà versato dai Commissari Liquidatori allo Stato che lo riassegnerà al MIBACT, il quale per le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese quelle relative ai diritti non esercitati nei termini, definirà per decreto le modalità di sostegno, anche tendendo conto dell’impatto economico conseguente all’adozione di contenimento dell’epidemia Covid-19.
Roma 22 maggio 2020

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