|  |  |  | 

SLC CGIL produzione culturale: cosa possono fare i lavoratori dello spettacolo ed icollaboratori dello sport con il Decreto Curaitalia.

Come sapete, il decreto in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70.
Si tratta di una misura che interviene in un momento di grande criticità per il Paese. Presenta alcuni limiti, ma credo che si debba sottolineare l’importanza del lavoro che abbiamo fatto in questi anni, visto che per la prima volta troviamo misure specifiche per i lavoratori dello spettacolo e per i collaboratori dello sport.
E’ corretto segnalare che per quanto riguarda lo sport, il risultato è stato raggiunto anche grazie all’impegno della SLC CGIL di Milano.


Ovviamente tutte queste misure hanno un limite determinato in particolare dallo stanziamento disposto per ogni singola tutela, ma anche su altri argomenti ci sono limiti e norme che attendono decreti o chiarimenti, che stiamo facendo anche in queste ore.
Non fa sottovalutato anche il fatto, che seppur in modo limitato l’intervento riguarda sia le partite iva in gestione separata, sia quelle dello spettacolo. In particolare l’articolo 38 introduce un importante concetto, che abbiamo sempre chiesto, ovvero la mancanza di una distinzione delle tipologie lavorative.
I limiti tuttavia ci sono, ve li segnalo, anche con le possibili soluzioni:

  • I lavoratori intermittenti, a termine e a tempo indeterminato non sono compresi nelle tutele. Anche se le imprese hanno pagato per loro il FIS, lo stesso non prevede una misura ai fini del trattamento. E’ necessario quindi che la tutela per gli intermittenti vada spostata sugli ammortizzatori in deroga. Pertanto è necessario sollecitare la Confederazione regionale a sottoscrivere l’accordo ampliando le tutele agli intermittenti sia a termine che a tempo indeterminato.
  • Tutte le misure introdotte, comprese quelle per le partite iva, sono contingentate
    rispetto allo stanziamento previsto. Dovremo pertanto vigilare.
  • Per le misure erogabili dall’INPS dobbiamo attendere che l’Istituto dia indicazioni circa la domanda e l’erogazione dei benefici.
  • Per quanto riguarda i lavoratori autonomi ex Enpals il requisito delle 30 giornate nel
    2019, devono essere giornate ex Enpals. Questo è limitante perché questi professionisti fanno anche attività afferenti alla gestione separata. Queste attività, in particolare per gli artisti, servono per bilanciare la mancanza di lavoro nello spettacolo.
    Il reddito di ultima istanza può rappresentare una tutela per chi rimarrà fuori dalle altre misure, ma è stato finanziato troppo poco (300 milioni di euro).
  • Per quanto riguarda la possibilità di chiedere il congedo per assistenza figli o ottenere il bonus da 600 euro, per i lavoratori autonomi ex Enpals, non è chiaro se la definizione di “lavoratori autonomi iscritti all’INPS” sia una definizione che li comprende. Tecnicamente dovrebbe essere cosi, ma stiamo aspettando la circolare dell’INPS.
  • Per quanto riguarda lo spostamento dei pagamenti (iva, contributi, ecc.) non è chiaro se le partite iva hanno accesso alla possibilità di posticipare i pagamenti dopo il 20 c.m. Stiamo facendo delle verifiche.
    In aprile dovrebbe uscire un nuovo DL. Rimangono in sospeso alcune questioni:
  • Sarà necessario ampliare il reddito di ultima istanza. I lavoratori atipici dello spettacolo difficilmente potranno riprendere la propria attività prima dell’autunno ed in ogni caso la necessità di riprendere alcuni spettacoli favorirà alcuni e penalizzerà altri. In alternativa è necessario prevedere la misura dei 600 euro anche nei mesi successivi.
  • E’ fondamentale abbassare il limite delle giornate Enpals del Gruppo A e B almeno per il 2020, o prevedere una misura specifica per coprire le giornate necessarie a maturare un anno di contributi. Questi lavoratori infatti non hanno solo una perdita di reddito, ma anche una forte penalizzazione previdenziale.
  • E’ necessario annullare per i lavoratori a termine e gli autonomi li limite necessario ai fini del trattamento di malattia ovvero le 100 giornate nei 365 giorni precedenti. Questo limite è inaccettabile perché se si ammalano senza aver maturato tali giornate, anche in costanza di rapporto di lavoro non hanno diritto alla malattia.
    Vi informo che alla mail vitadartisti@slc.cgil.it sono arrivate più di 600 richieste di aiuto. E’ difficile organizzare questi lavoratori, ma forse questo è il momento per provare a creare almeno una rete. In allegato c’è una sintesi degli articoli del DL 17 marzo 2020, n. 18 che interessano la Produzione Culturale.
    Roma 19 marzo 2020 Emanuela Bizi SLC CGIL Nazionale

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *