SLC CGIL Cultura e spettacolo: indennità lavoratori intermittenti.

Spett. INPS
P.c. Direttore Generale INPS
Oggetto: indennità lavoratori intermittenti Con la presente segnalo un problema che riguarda gli intermittenti dello settacolo che in questo momento si vedono rigettare l’indennità per errori compiuti dalle imprese nella comunicazione Uniemes.


Il termine fissato dall’Istituto per inviare eventuale comunicazione da parte del lavoratore che riceve comunicazione di rigetto della domanda, è di venti giorni. Questo avviene durante il mese di agosto che è notoriamente un periodo in cui i servizi si riducono per ferie.
Poiché in questo caso il lavoratore non può ricevere l’indennità ma è incolpevole e non può in alcun modo modificare le comunicazioni inviate dall’impresa e che allo stesso tempo l’errata comunicazione esclude i lavoratori intermittenti dalle indennità previste, chiedo che l’Istituto soprassieda dai descritti termini, anche ai fini dell’esclusione dal diritto, per consentire la correzione delle comunicazioni da parte delle imprese, almeno a tutto il mese di settembre. Allo stesso tempo chiedo che l’Inps consideri come valida documentazione ai fini del pagamento dell’indennità la documentazione (busta paga, contratto di assunzione come intermittente).
Nella speranza che l’Istituto possa accogliere le presenti richieste per permettere di accedervi anche a questi lavoratori, attualmente esclusi di fatto da ogni indennità,
porgo i miei più cordiali saluti.
Roma 5 maggio 2020
La Segretaria Nazionale Slc Cgil
Area Produzione Culturale
Emanuela Bizi

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